P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
A. accoglie l’appello proposto da Ing. Polin e C. S.p.a. avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 8162 resa il 21.3.2024 e pubblicata in data 20.9.2024 e, in riforma della stessa:
1. accerta che la condotta di Moretti Forni S.p.A., consistita nell’utilizzo
dell’espressione “Il calore è un ingrediente” e delle sue varianti e traduzioni
integra un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.;
2. dichiara la nullità del marchio dell’appellata n. 302017000145832 “IL
CALORE È UN INGREDIENTE ®” ai sensi degli artt. 7, 13 e 25 c. 1 lett. b)
c.p.i.;
3. condanna Moretti Forni S.p.A. a versare ad Ing. Polin e C. S.p.A., a titolo
risarcitorio, la somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali nella misura di
cui all’art. 1284 c. 4 c.c. dal 9 aprile 2020 al saldo;
4. inibisce a Moretti Forni S.p.A. l’uso, in qualsiasi forma, delle espressioni:
“Il calore è un ingrediente. Per un risultato perfetto deve essere di ottima
qualità”; “Heat is an ingredient. For a perfect result, it needs to be of the
utmost quality”; “Il calore è un ingrediente”; “Heat is an ingredient” e di
qualsiasi altra espressione o variante equivalente;
5. ordina a Moretti Forni S.p.A. di provvedere, entro trenta giorni dalla
notificazione della presente sentenza:
a) al ritiro dal commercio e alla distruzione, a proprie spese, di ogni materiale -
cartaceo, digitale o di altra natura - recante le espressioni di cui sopra;
b) alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, in lingua italiana
e inglese:
· sulle riviste specialistiche del settore “Pasticceria Internazionale” e
“Italian Food & Beverage Technology”, per una sola volta, su due
pagina 29 di 29
colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese di Moretti Forni
S.p.A., ma con facoltà per l’appellante di provvedervi a propria cura, in
caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte dell’appellata,
e di ripetere da quest’ultima le spese a semplice presentazione della
fattura;
· sul sito internet dell’appellata per la durata di trenta giorni dalla data di
notifica della sentenza;
6. fissa a carico di Moretti Forni S.p.A., a titolo di penale, la somma di euro
5.000,00 per ogni giorno di ritardo e di euro 1.000,00 per ogni violazione degli
ordini contenuti nei precedenti capi 4 e 5 a) e b), che sia accertata dopo 30
giorni dalla notificazione della presente sentenza;
B. condanna l’appellata a rifondere all’appellante le spese di entrambi i gradi del
giudizio, spese che liquida in complessivi € 21.974,00, oltre rimborso forfetario
nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
C. manda alla Cancelleria per le necessarie comunicazioni all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi.
Milano, 15 ottobre 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti